Con l'Ordinanza Sindacale N° 28 del 10 febbraio 2017 con oggetto:
Riduzione della temperatura ambiente massima consentita ed altre misure ai fini del contenimento degli inquinanti nell’aria del territorio comunale.
PREMESSO CHE le informazioni ambientali sullo stato della qualità dell’aria fornite dal Dipartimento
Provinciale A.R.P.A.V. di Treviso in sede di riunione del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocata per il
giorno 23/11/2016, confermano la criticità dello stato della qualità dell’aria, soprattutto nel semestre
invernale, per i parametri PM10, PM2.5 e Benzo(a)pirene;
Ordina:
1. Lo spegnimento dei motori:
- degli autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico;
- degli autoveicoli e motoveicoli, per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di
passaggi a livello;
- dei treni e/o locomotive con motore a combustione, nelle fasi di sosta.
2. La riduzione di 1 grado centigrado (°C) della temperatura ambiente rispetto alle
temperature fissate dall’art. 3, 1° comma del D.P.R . 16/04/2013 n. 74
Ne consegue che la temperatura ambiente massima consentita, intesa come media ponderata delle
temperature dell’aria misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare,
è:
- 17°C + 2 di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
- 19°C + 2 di tolleranza in tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione,
ospedali, case di riposo, asili nido e scuole.
3. In caso di raggiungimento del GRADO DI CRITICITA’ 1 PER PM10, attestato da ARPAV
secondo le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R.V n. 1909 del 29/11/2016, la massima
diffusione dei contenuti di un’informativa contenente una breve descrizione della situazione di
inquinamento, le previsioni sull’evoluzione dell’episodio, le indicazioni ai cittadini sulle buone
pratiche da adottare per il contenimento delle emissioni di PM10, nonché alcuni suggerimenti per
la salvaguardia della salute.
4. In caso di raggiungimento del GRADO DI CRITICITA’ 2 PER PM10, attestato da ARPAV
secondo le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R.V n. 1909 del 29/11/2016, il divieto di
uso, per i successivi 10 giorni, degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati
a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle, qualora
nell’abitazione, siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl), secondo la
definizione di classe ambientale definita con D.G.R.V. n. 1908 del 29/11/2016 ad oggetto
“Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini
dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria”
La presente ordinanza ha efficacia dal giorno di pubblicazione e fino al 31 marzo 2017.
In allegato copia ordinanza
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