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Estensione dell’obbligo vaccinale

Pubblicato il: 24 Gennaio 2022

Estensione dell’obbligo vaccinale

Decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”.

 

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4, è stato pubblicato – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 con il quale sono state adottate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.

 

1. Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 

1.1. Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli ultra cinquantenni   

Dall’8  gennaio  2022  e fino  al  15  giugno  2022  vieneintrodotto  l’obbligo  di  vaccinazione  per  la  prevenzione  dell’infezione  da  SarS-CoV-2  per  coloro  che  abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno p.v. La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

 

1.2. Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati 

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass cd. “Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione). È rimesso ai datori di lavoro l’obbligo di verificare, con le modalità già previste dalle norme in vigore, il rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti, sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Si specifica che, per i soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro, detto accertamento è posto anche in capo ai rispettivi datori di lavoro.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori soggetti all’obbligo in oggetto, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa  al momento  dell’accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  sono  considerati  assenti  ingiustificati, senza  conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla  conservazione  del  rapporto  di  lavoro,  fino  alla  presentazione  della  predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COVID-19.

 

1.3. Sanzioni pecuniarie per inosservanza obbligo vaccinale 

In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi:

a) soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.

La sanzione si applica anche nel caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge n.44 del 2021, articolo 4 (esercenti professioni sanitarie e operatori di interessa sanitario), 4-bis (lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie), 4-ter (comparto scuola, difesa, sicurezza, polizia locale, strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. 502 del 1992).

L’irrogazione della sanzione  è  effettuata  dal  Ministero  della  salute  per  il  tramite dell’Agenzia  delle  entrate-Riscossione.

 

2. Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 

Fino  al  31  marzo  2022,  l’accesso  ai  seguenti  servizi  e  attività  è  consentito,  sull’intero  territorio  nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (cd green pass ordinario):

·         servizi alla persona, dal 20 gennaio 2022;

·         pubblici uffici,  servizi  postali,  bancari  e  finanziari,  attività  commerciali,  escluse  quelle  necessarie  per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con DPCM su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione da adottarsi entro 15 giorni. Questa disposizione si applica dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM citato, se diversa.

Per quanto concerne le attività commerciali, il DPCM dispone che NON SERVIRÀ il Green Pass per accedere a:

·         Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande (escluso in ogni caso il consumo sul posto);

·         Negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

·         Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati;

·         Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

·         Negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

·         Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

·         Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

·         Commercio al dettaglio di materiale per ottica;

·         Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

L’attività di verifica che l’accesso ai servizi ed attività sopra indicate avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni è effettuata dai relativi titolari, gestori o responsabili.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).

 

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3zT8Tlx

 

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