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DPCM – 18 OTTOBRE 2020

Pubblicato il: 19 Ottobre 2020

DPCM – 18 OTTOBRE 2020

È in vigore dal 19 ottobre 2020 ed è efficace fino al prossimo 13 novembre, il DPCM 18 ottobre 2020, del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.

 

 Si riepilogano di seguito gli aspetti principali, con particolare riferimento alle attività di somministrazione.

 

 È confermato l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi ed in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’isolamento rispetto a persone non conviventi.

 

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 e fino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.

Ovviamente, per le attività “miste” (sia con servizio al tavolo, che al bancone) alle ore 18 dovrà essere interrotto il servizio al banco e potrà proseguire fino alle ore 24 quello al tavolo.

 

Attenzione: la regola delle 6 persone per ogni tavolo non è mai derogabile, né per banchetti, né in caso di conviventi (così, ad esempio, se nel locale arriva una famiglia di 8 persone, occorre suddividerla in due tavoli).

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario. Il servizio “per asporto” invece dovrà interrompersi alle ore 24 e, comunque, vige il divieto di consumazione “sul posto” (dentro al locale) o nelle adiacenze dell’esercizio.

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

 

Nulla cambia per le cosiddette “feste”. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Sono vietate le sagre e le fiere “di comunità”, mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

 

I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Modalità di calcolo della “capienza” del proprio locale.

§ Disposizione dei tavoli rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra le persone di tavoli diversi (misurata “schienale con schienale”).

§ Conteggio delle persone che si possono sedere ai vari tavoli, anche in deroga al distanziamento interpersonale (considerando come se fossero, ad esempio, tutti conviventi).

§ Conteggio delle persone che possono accedere al banco, rispettando il criterio della distanza interpersonale di 1 metro tra i clienti.

 

In allegato il testo completo del nuovo DPCM ed i cartelli disponibili per l'affissione.

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