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Ordinanza Regione del Veneto - 17 dicembre 2020

Pubblicato il: 18 Dicembre 2020

Ordinanza Regione del Veneto - 17 dicembre 2020

Il Presidente della Regione del Veneto ha disposto ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus, firmando l’Ordinanza n. 167 del 10 dicembre 2020 che ha effetto dal giorno 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

 

SPOSTAMENTI TRA COMUNI DEL VENETO

Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14:00 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14:00 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

 

SERVIZI ALLA PERSONA

È sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista ecc.).

 

SPOSTAMENTI VERSO I RISTORANTI

I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14:00; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.

 

SPOSTAMENTO DEI SOGGETTI IN SOGGIORNO TURISTICO

Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

 

ORARIO RACCOMANDATO DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E AI SERVIZI

Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14:00.

 

AUTOCERTIFICAZIONE

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14:00 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf  e da esibire all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

 

MISURE RELATIVE AL COMPORTAMENTO PERSONALE

Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro.

Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

 

ESERCIZI DI RISTORAZIONE, BAR, GELATERIE, PASTICCERIE E SIMILI (misure invariate)

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11:00 alle 15:00, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.

Dalle ore 15:00 alla chiusura (ore 18:00) l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Va sempre rispettata la distanza minima interpersonale di un metro. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.

Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.

I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.

La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

COMMERCIO (misure invariate)

L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone:

a)       per i locali con una superficie fino a 40 mq è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta;

b)       per i locali con una superficie superiore a 40 mq è consentito l’accesso di un cliente ogni 20 mq.

Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

 

COMMERCIO AMBULANTE (misure invariate)

È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a)       nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;

b)       sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

c)       applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 03.11.2020.

 

Eventuali disposizioni più restrittive di fonte statale che dovessero entrare in vigore in Veneto prevalgono sulle previsioni di questa ordinanza.

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