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DPCM 14 gennaio 2021

Pubblicato il: 15 Gennaio 2021

DPCM 14 gennaio 2021

È stato firmato il nuovo DPCM che sostituisce il precedente del 3 dicembre e detta, unitamente al Decreto Legge del 14 gennaio, le nuove misure efficaci fino al 5 marzo 2021.

 

È opportuno evidenziare fin d’ora che l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 gennaio 2021, con la quale la Regione Veneto è stata inserita nella “zona arancione” continua ad applicarsi fino all’adozione della nuova Ordinanza, comunque attesa a breve (anticipazioni di stampa riportano comunque che il Veneto rimarrà in zona Arancione).

 

Di seguito le principali misure dettate dal nuovo DPCM che sostanzialmente richiamano quelle già in essere, salvo il nuovo divieto relativo all’asporto per alcune attività.

 

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a non conviventi.

 

È confermato il divieto di spostamento dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, periodo durante il quale i movimenti devono essere giustificati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono inoltre previste limitazioni specifiche sulla base del “colore” assegnato alle varie regioni.

 

Per il Veneto (“zona arancione”) permangono le precedenti limitazioni:

·       divieto di spostarsi al di fuori dei confini comunali, se non per motivi di lavoro, salute, necessità;

·       possibilità di recarsi, nell’ambito del proprio comune, presso abitazioni private, ma solo nell’orario 05:00-22:00 e in numero massimo di due persone (oltre a eventuali minori di 14 anni o persone disabili);

·       possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico, nonché negli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso un cartello con il numero massimo di persone ammesse.

 

È confermata la sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Rimangono consentiti:

·       il servizio di vendita per asporto fino alle ore 22:00 (con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze)

·       il servizio a domicilio 24 ore su 24.

 

Inoltre, su nostra esplicita richiesta, la Prefettura di Treviso ha confermato che è possibile svolgere il servizio di “mensa per lavoratori”, secondo le seguenti indicazioni:

·       presenza di un contratto scritto tra il datore di lavoro e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che preveda lo svolgimento del servizio di ristorazione (“mensa”) che può essere svolto in orario diurno o serale, a favore dei dipendenti dell’impresa datrice di lavoro;

·       sia allegato a detto contratto un elenco nominativo dei lavoratori che possono fruire del servizio;

·       il pubblico esercizio comunichi lo svolgimento dell’attività, a mezzo PEC, al proprio Comune.

 

NOVITÀ IMPORTANTE

Per le attività con codice Ateco prevalente 56.3 (bar e similari senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’attività di vendita per asporto è consentita solo fino alle ore 18:00. Il codice Ateco è rilevabile dalla propria visura camerale, nella sezione “Attività, albi, ruoli e licenze” (vedi esempio) e, ai fini dell’applicazione o meno della prescrizione, occorre considerare esclusivamente l’attività “primaria” o prevalente.

Così, ad esempio, un ristorante/bar che ha come codice primario il 56.10.11 e come codice secondario il 56.3 non è soggetto alla suddetta limitazione. Al contrario, un bar/pasticceria con codice primario 56.30 e codice secondario 47.24 è soggetto alla limitazione e deve pertanto interrompere l’attività di vendita per asporto alle ore 18:00.

 

Rimangono sospese le attività di sala giochi (compresi i giochi all’interno dei pubblici esercizi), sale scommesse, sale bingo e le attività in sale da ballo e discoteche. Restano chiusi piscine, palestre, teatri, cinema, musei e le mostre, così come rimangono sospesi i convegni e congressi “in presenza”. Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica. Sono altresì vietate le sagre, le fiere ed analoghi eventi.

 

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

 

Relativamente al commercio ambulante, nei giorni feriali sono consentiti i mercati di tutte le tipologie e tutte le altre forme di commercio su aree pubbliche; nei giorni festivi e prefestivi restano chiusi i mercati al coperto ad eccezione dei punti vendita di alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici. La ristorazione con consumo sul posto è sospesa, ad eccezione della vendita per asporto fino alle ore 22:00.

 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al colore della propria Regione, vi invitiamo a consultare le FAQ del GOVERNO.

 

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