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DECRETO SOSTEGNI BIS

Pubblicato il: 01 Giugno 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS

Il cosiddetto decreto Sostegni bis è in vigore dal 26 maggio.

Contributo a fondo perduto

L'art. 1 del DL 73/2021 -Decreto Sostegni bis - prevede il riconoscimento di tre distinte nuove tipologie di contributo:

  1. un contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 1,DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (si rammenta che per la fruizione di tale beneficio era necessario presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda entro il 28.5.2021); il contributo è riconosciuto per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100% del contributo del Decreto Sostegni, ed è usufruibile con le medesime modalità (accredito diretto in conto corrente oppure compensazione);
  2. un contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a €10 milioni ed hanno subìto una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30%, nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. In questo caso il periodo temporale di riferimento è diverso, ed il contributo alternativo è determinato in percentuale sulla differenza tra i fatturati medi mensili dei due periodi; la percentuale sarà la stessa del contributo previsto dal decreto Sostegni se il soggetto interessato ha beneficiato del precedente contributo, mentre sarà riconosciuta in misura maggiorata se il soggetto non ha beneficiato del precedente contributo. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita domanda telematica, da inviare entro 60 giorni dall’attivazione della procedura (si attende Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate);
  3. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente colpiti” dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno conseguito ricavi/compensi 2019 non superiori a €10 milioni e hanno subìto un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale, che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto. Il riconoscimento di questo contributo è subordinato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda telematica, entro 30 giorni dall’attivazione della procedura telematica. La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2020 è presentata entro il 10.09.2021. Anche in questo caso il contributo potrà essere accreditato direttamente in conto corrente, oppure si potrà optare, irrevocabilmente, per l’utilizzo in compensazione con mod. F24.

 

 

Tax credit locazioni

Viene prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il credito spettante alle imprese operanti nel settore turistico e ricettivo. Restano immutati i presupposti e condizioni di utilizzo: il credito compete a condizione che le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Nel caso di imprese multiattività, l’estensione della misura al 31 luglio trova applicazione se l’attività turistico ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator è prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate.

Per i soggetti che svolgono attività economica diversi dalle imprese turistiche inoltre, è riproposto, per le mensilità da gennaio a maggio 2021, il credito già riconosciuto con riferimento ai mesi da marzo a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020 (alle condizioni previste dai Decreti Ristori); vengono tuttavia modificati i parametri di accesso all’agevolazione:

  • Conseguimento di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro;
  • ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

 

Il criterio di verifica del fatturato su base mensile determinato “mese su mese” è stato sostituito con quello di misurazione della diminuzione media mensile degli introiti, calcolato confrontando i periodi che coprono l’arco temporale 1° aprile – 31° marzo.

Il requisito della diminuzione del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

La misura del credito spettante, sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non commerciali, corrisponde al 60% o 30 % del canone, a seconda che si tratti, rispettivamente, di contratti di locazione ovvero di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi dell’immobile strumentale.

 

 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione

Il “Decreto Sostegni bis”, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione.

 

Si segnalano:

  • La proroga dei termini per i pagamenti delle cartelle: prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia entro il 2 agosto 2021 (trattandosi di un sabato, il termine ultimo del 31 luglio slitta a lunedì 2 agosto);
  • Proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione: Il decreto “Sostegni-bis” ha prorogato fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, ovvero dal primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria (decreto “Cura Italia”);
  • Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione: restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un apposito Vademecum per chiarire alcuni aspetti delle disposizioni attualmente in vigore, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ), aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dal citato “Decreto Sostegni-bis”.

 

 

Per tutte le informazioni: https://bit.ly/3wzvG2Y

 

 

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