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SINTESI DL ESTENSIONE SUPER GREEN PASS

Pubblicato il: 31 Dicembre 2021

SINTESI DL ESTENSIONE SUPER GREEN PASS

Per quanto di interesse dei Pubblici Esercizi, alla luce della normativa nazionale vigente:

 

IN ZONA BIANCA E GIALLA

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc)

Premesso che non vigono limitazioni orarie all’esercizio dell’attività e il take away non richiede il possesso di green pass;

 

i.                 attualmente:

 

·        il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e al tavolo al chiuso sono consentiti solo a chi sia in possesso del c.d. super green pass (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;

 

·        il consumo al tavolo all’aperto è consentito anche in assenza di green pass.

 

ii.                a partire dal 10.01.2022:

 

·        il consumo di cibi e bevande sia all’aperto che al chiuso sarà consentito solo a chi sia in possesso del c.d. super green pass (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;

 

·        sarà necessario il possesso del c.d. super green pass per accedere ai servizi di ristorazione prestati all’interno di alberghi e strutture ricettive anche se riservati ai clienti ivi alloggiati.

 

*Mense e catering continuativo su base contrattuale, la normativa non cambia – restano consentiti anche nei confronti di lavoratori muniti di green pass base

 

FESTE ED EVENTI ASSIMILATI

i.                 attualmente e fino al 31.01.2022 non consentite (ex art. 6, D.L. 221/2021).

 

ii.                a partire dal 10.01.2022 sarà necessario il super green pass per accedere alle feste conseguenti a cerimonie civili o religiose.

 

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

i.                 attualmente l’accesso è consentito ai clienti con green pass base;

 

ii.                a partire dal 10.01.2022 l’accesso sarà consentito solo ai clienti muniti di super green pass;

 

SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI

Dal 25 dicembre u.s. fino al 31 gennaio 2022 le attività sono sospese, tuttavia, ai sensi di quanto affermato dal Ministero dell’Interno, previo confronto con la Prefettura locale, e fermo restando il rispetto delle disposizioni di settore, potrebbero esercitare l’attività del codice ateco secondario della ristorazione.

 

IN ZONA ARANCIONE

 

Si applica la medesima disciplina prevista per le zone bianca e gialla salvo che:

 

·        SERVIZI DI RISTORAZIONE

 

per il consumo di cibi e bevande sia all’aperto che al chiuso attualmente è prescritto l’obbligo del c.d. super green pass

 

·        SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

 

per l’accesso è già previsto il c.d. super green pass.

 

IN ZONA ROSSA – tutte le attività svolte dai P.E. sono sospese ad eccezione

 

·        SERVIZI DI RISTORAZIONE

 

sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e di take away fino alle ore 22.00, con eccezione degli esercizi con codice ateco prevalente 56.3 per i quali è consentito l’asporto fino alle 18.00;

mense e catering continuativo su base contrattuale, la normativa non cambia – restano consentiti anche nei confronti di lavoratori muniti di green pass base

Infine, per quanto riguarda le novità introdotte in materia di quarantena e ai sensi di quanto specificato con Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre u.s.

 

nel caso di contatti stretti (ad alto rischio) con un soggetto positivo al Covid da parte di:

1) soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:

 

→  quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine dei quali occorre un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 

2) soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici

 

→  quarantena di 5 giorni, al termine dei quali occorre un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

 

3) soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la terza dose (booster, vale a dire di richiamo), oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti nei 120 giorni precedenti

 

→ non è prevista la quarantena, tuttavia, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso;

 

→ occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi oppure, se ancora sintomatici, al 5 giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

 

nel caso di contatti a basso rischio che abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, nessuna quarantena ma necessarie le comuni precauzioni igienico-sanitarie, in caso contrario, occorrerà una sorveglianza passiva (auto monitoraggio per 14 giorni).

Invece, per quanto riguarda i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni

 

→ l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, a condizione che siano stati sempre asintomatici oppure asintomatici da almeno 3 giorni purchè al termine degli stessi sia eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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