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Conversione in Legge del “Decreto Riaperture”

Pubblicato il: 31 Maggio 2022

Conversione in Legge del “Decreto Riaperture”

Conversione in Legge del “Decreto Riaperture”: introdotte alcune modifiche importanti per i datori di lavoro.

 

Il 24 maggio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 52 del 19 maggio 2022, con la quale è stato convertito il Decreto Legge n. 24/2022, riguardante le “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

 

La Legge ha confermato in gran parte le disposizioni del Decreto ed ha introdotto anche alcune importanti novità, tra cui in particolare:

 

1.  La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà essere erogata in presenza o a distanza, attraverso la videoconferenza in modalità sincrona. Dovranno necessariamente svolgersi esclusivamente in presenza le attività formative per le quali siano previste un addestramento o una prova pratica.

 

2.  Tutele a favore dei lavoratori fragili:

- prorogata fino al 30 giugno 2022 l’equiparazione al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità e che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità “agile” (smart working);

- prorogata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità “agile” (smart working), anche attraverso l’adibizione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, per i lavoratori dipendenti con disabilità con connotazione di gravità ed in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

- prorogato fino al 31 luglio 2022 il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile” (smart working) per i lavoratori che, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da situazioni che possono caratterizzare un maggiore rischio per la salute, siano maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19. Per queste categorie di lavoratori è, inoltre, prorogata sempre  fino al 31 luglio  2022, la sorveglianza  sanitaria eccezionale.

- prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile (smart working) per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano un figlio in condizioni di disabilità grave (indipendentemente dall’età dello stesso) o con bisogni educativi speciali, qualora nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore NON lavoratore, oppure l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica;

 

3.  Tra le tutele a favore dei lavoratori con figli minori di anni 14, è prorogato fino al 31 luglio 2022 il diritto per i lavoratori dipendenti a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), anche in assenza di accordi individuali, qualora nel nucleo familiare l’altro genitore NON sia beneficiario di strumenti di integrazione al reddito per effetto di sospensioni o cessazioni dell’attività lavorativa, qualora nel nucleo familiare l’altro genitore sia NON lavoratore, oppure qualora l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

 

Per tutti i datori di lavoro privati è stata prorogata fino al 31 agosto 2022 la possibilità di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’attivazione/proroga dell’utilizzo del lavoro agile (smart  working) con procedura telematica semplificata, SENZA NECESSITÀ DI SOTTOSCRIVERE ACCORDI INDIVIDUALI.

 

4. L’obblighi di utilizzo delle mascherine è prorogato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali assimilati, nonché per tutti gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso

 

5. l’obbligo vaccinale rimane in vigore fino al 15 giugno 2022 per tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni. Per chi non ottempera all’obbligo è confermata la sanzione di € 100. In ogni caso, l’adempimento non è più una condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

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