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Green Pass - emergenza da COVID-19

Pubblicato il: 02 Agosto 2021

Green Pass - emergenza da COVID-19

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Proroga dello stato d’emergenza, modifica dei parametri per l’attribuzione delle fasce di rischio e estensione del “green pass”

Servizi e attività accessibili solo a possessori di certificazioni verdi COVID 19:

A partire dal 6 agosto in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti) è necessario il possesso del c.d. “green pass” per accedere a una serie di servizi e attività tra cui:

- i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso. Indica quindi la generalità dei pubblici esercizi (ristoranti, bar, pizzerie, locali serali, pub), ma anche agriturismi, circoli privati e, in assenza di deroghe specifiche, anche mense, autogrill ecc. (*cartello Fipe scaricabile).

- spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sagre e fiere, convegni e congressi;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

 

Come si ottiene il green pass:
- avvenuta vaccinazione anti SARS CoV 2 (anche con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo

vaccinale);

- avvenuta guarigione da COVID 19;

- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS CoV 2.

 

 Come si legge il green pass:

In entrambi i casi (su display o cartaceo), fotografando il codice con l’apposita applicazione “VerificaC19” comparirà l’esito della certificazione: valida o non valida.

Nel primo caso, oltre all’esito positivo della certificazione, compariranno anche nome e cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione. Qualora non si conosca la persona che si ha di fronte, occorre quindi confrontare i dati della certificazione con quelli di un documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto). Una volta verificata l’identità della persona, la stessa può accedere all’esercizio.

 

Nel secondo caso, non viene mostrato il motivo dell’invalidità della certificazione: potrebbe essere alterata, scaduta, oppure potrebbe trattarsi di un problema tecnico/informatico.

 

Chi può e deve leggere le certificazioni

  • personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso - no all'aperto, no asporto, no al banco ove rimangono le disposizioni sul distanziamento interpersonale)
  • soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi esercizi
  • proprietario o legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi 
  • vettori aerei, marittimi e terrestri
  • gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

E' necessario richiedere un Documento di Identità?

  • Non è obbligatorio, è discrezionale quando il gestore ritenga che esista un ragionevole dubbio di attendibilità del documento Greenpass. L'avventore, su richiesta, è tenuto a mostrare il documento di identità.
  • In caso di mancata corrispondenza la sanzione è applicabile al solo avventore dove si verifichi che non ci sono palesi responsabilità anche dell'esercente                 

 

 

Accesso ai locali per motivi diversi dal consumo

Non ci sono impedimenti per il cliente seduto all’esterno (che, pertanto, non è soggetto all’obbligo di green pass) che chieda di poter accedere all’esercizio per pagare il conto alla cassa, per utilizzare i servizi igienici o per altri motivi: l’obbligo di green pass è previsto esclusivamente «per il consumo al tavolo» e, pertanto, per qualsiasi altro motivo è possibile entrare nei locali anche senza certificato, ovviamente con mascherina e igienizzando le mani.

 

Sanzioni
In caso di violazione (consumo e/o servizio al tavolo all’interno senza essere in possesso di green pass) può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Il green pass sarà obbligatorio dal 6 agosto.

Per tutte le FAQ: https://bit.ly/3l3eNv8

Guarda il video: https://bit.ly/3rVqllo

 

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