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VENETO IN ZONA GIALLA - ORDINANZA 29 GENNAIO 2021

Pubblicato il: 31 Gennaio 2021

VENETO IN ZONA GIALLA - ORDINANZA 29 GENNAIO 2021

Emergenza Coronavirus - Ordinanza Ministero della Salute 29 gennaio 2021

 

Il Ministro della Salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, ha firmato una nuova ordinanza in vigore a partire dalla mattina di domani, lunedì 1 febbraio p.v. che colloca il Veneto insieme alle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, in zona gialla.

 

A seguire, una sintesi delle misure di maggior interesse per i settori rappresentati, molte di queste già in vigore:

 

Misure valide per tutto il territorio nazionale

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 

È consentito in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

 

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. Si conferma la chiusura dei centri culturali, sociali e ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con gli specifici protocolli, senza però la possibilità di utilizzare gli spogliatoi interni a detti circoli. Sono inoltre consentite le attività dei centri di riabilitazione.

 

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

 

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

 

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Restano vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Rimane anche il divieto di organizzare sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

 

Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

Riaprono i musei, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, tranne alcune specifiche deroghe (ad esempio i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, nel rispetto degli specifici protocolli).

 

Rimangono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

 

Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) solo dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e esercizi similari) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

 

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta fermo il rispetto del distanziamento e degli specifici protocolli.

 

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto degli specifici protocolli.

 

Per le strutture ricettive si conferma che le attività devono essere esercitate assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto degli specifici protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

 

È bene altresì ricordare che permane l’obbligo per l’intero territorio nazionale di portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi, fatte salve le disposizioni contenute nei protocolli disciplinanti le misure di contenimento applicabili ai diversi settori. L’uso delle mascherine viene altresì raccomandato anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

 

A questo link è possibile consultare tutte le FAQ del GOVERNO.

Per informazioni e chiarimenti, potete sempre rivolgervi alla vostra Ascom di riferimento al numero di telefono 0422 5706. 

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