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Disposizioni Green Pass - ambito lavorativo

Pubblicato il: 07 Ottobre 2021

Disposizioni Green Pass - ambito lavorativo

DISPOSIZIONE GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO:

La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

Si ricorda che il Green pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La sospensione sarà efficace fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

La sospensione non comporterà conseguenze disciplinari, restando fermo, altresì, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti – (al momento sembra questa la previsione letterale, ma sarà da verificare se debbano intendersi solo le imprese o piuttosto tutti i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti) è previsto che, ferma restando la sospensione del rapporto di lavoro, il datore potrà stipulare un contratto a tempo determinato per la necessaria sostituzione, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, per una durata corrispondente alla sospensione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

A livello sanzionatorio è previsto:

  • per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00;
  • per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.

 

Per tutte le domande consultare: FAQ Governo e a piede pagina scaricare i relativi moduli relativi necessari  per gli ambienti di lavoro.

 

Modulistica per il controllo:

1. Fac simile comunicazione interna per organizzazione aziendale:

si tratta di una comunicazione che deve essere consegnata a tutti i lavoratori presenti in azienda (dipendenti, somministrati, stagisti, autonomi), prima del 15.10.2021. Con questa comunicazione si informano i collaboratori in merito agli obblighi decorrenti dal 15.10.2021 per l’accesso in azienda e delle relative sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

La comunicazione può anche essere pubblicata nella bacheca aziendale, in luogo accessibile a tutti, ovvero tramite portale aziendale con certificazione di presa visione.

Qualora non sia possibile consegnare direttamente la comunicazione a tutti i collaboratori, l’azienda può provvedere all’inoltro anche tramite PEC o raccomandata a/r.

 

2. Fac simile di procedura per la verifica:

si tratta della procedura attraverso la quale le aziende sono tenute ad individuare, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

Nel modello che mettiamo a disposizione, l’azienda deve indicare, barrando la relativa casella, se il controllo del green pass verrà effettuato tutti i giorni lavorativi, prima dell’accesso in azienda, oppure a campione, stabilendo un numero di lavoratori che sarà sottoposto a controllo sul totale dei presenti.

Si ricorda che, per i soggetti esterni, il controllo deve essere effettuato sempre (non a campione), prima dell’accesso in azienda.

La procedura per la verifica dovrà essere messa a disposizione dei soggetti incaricati al controllo.

 

3. Fac simile di delega al controllo del green pass:

qualora il controllo del green pass non venga effettuato direttamente dal titolare/legale rappresentante, questi può incaricare un altro soggetto ad effettuare le operazioni previste, con apposita delega.

Si precisa che le operazioni possono essere svolte soltanto dai soggetti incaricati e che le funzioni non possono essere “cedute” ad altri, non delegati, nemmeno in via occasionale.

 

4. Fac simile di comunicazione assenza, per mancata esibizione del green pass:

si tratta della comunicazione che deve essere consegnata al lavoratore o inviata allo stesso tramite raccomandata A/R, con la quale si comunica che, ai sensi del disposto normativo, in caso di mancata esibizione del green pass dal giorno 15 ottobre 2021, si deve considerare lo stesso assente ingiustificato con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza decorrenza degli obblighi retributivi e contributivi e/o di altri eventuali emolumenti.

L’assenza ingiustificata permane fino alla successiva esibizione del green pass e comunque non oltre il 31.12.2021.

 

5. Cartello green pass:

l’azienda può esporlo all’ingresso per fornire l’informazione relativa all’obbligo di esibizione del green pass a chiunque accesa ai locali aziendali.

Si precisa che non sussiste un obbligo di esposizione.

 

Per maggiori informazioni, guarda il video con le domande più frequenti:

 

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