Logo Confcommercio

News->News dal territorio->Ordinanze Ministro della Salute 28 aprile 2022

Ordinanze Ministro della Salute 28 aprile 2022

Pubblicato il: 03 Maggio 2022

Ordinanze Ministro della Salute 28 aprile 2022

Ordinanze Ministro della Salute 28 aprile 2022 – cosa cambia dal 1 maggio 2022

 

 Si informa che, con Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile u.s., sono state prorogate fino al 15 giugno prossimo alcune misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale.

 

Si riportano, di seguito, i contenuti del provvedimento.

Fino al 15 giugno prossimo, resta obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 solo nei seguenti casi:  

- per l’accesso a mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza. Confermato, altresì, che i vettori, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo da parte degli utenti dei richiamati servizi;

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;

- ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post acuzie.

 

Per i titolari ed i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra, permane l’obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

 

Dal 1° maggio 2022, non sarà invece più obbligatorio (ma solo raccomandato) indossare la mascherina in tutti gli altri luoghi  pubblici  e  privati  come le  attività commerciali (negozi,  supermercati,  centri commerciali), i pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.), le strutture ricettive, i servizi alla persona (parrucchieri, estetiste), le palestre, le sale da gioco, gli uffici pubblici e privati (banche, studi professionali ecc.).

 

Viene confermata, inoltre, l’esenzione dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i bambini di età inferiore ai sei anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

L’Ordinanza precisa che “È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.” Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, si fa presente che restano in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021, che prevedono l’uso delle mascherine. A tal riguardo, si informa che le Parti si incontreranno il prossimo 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole.

 

GREEN PASS

 Il Decreto n. 24 del 24 marzo 2022, ha fissato al 1° maggio l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere a tutti i luoghi di lavoro, ad eccezione di ospedali e RSA (dove rimane obbligatorio sia per i dipendenti che per i visitatori).

 

Cessa, quindi, dal  1  maggio  2022  l’obbligo  del green  pass  base  o  rafforzato  per  accedere anche  alle  seguenti attività (oltre a quelle già esentate dal 1 aprile 2022):

·         servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso;

·         servizi di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive che siano accessibili al pubblico esterno;

·         mense e catering continuativo su base contrattuale;

·         spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono all’aperto;

·         concorsi pubblici;

·         corsi di formazione pubblici e privati;

·         partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

·         piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

·         convegni e congressi;

·         feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

·         sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

·         sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

·         spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso;

·         centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

 

Ricordiamo  che  continueranno  ad essere  efficaci  fino  al  31  dicembre  2022  le  linee  guida  recanti  le  misure  di prevenzione anti-Covid19, applicabili alle attività economiche e sociali, adottate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 1° aprile.

Effettua una ricerca tra le news

Ordinanze Ministro della Salute 28 aprile 2022

Ordinanze Ministro della Salute 28 aprile 2022