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Ordinanza 12 marzo e Decreto Legge 13 marzo 2021

Pubblicato il: 14 Marzo 2021

Ordinanza 12 marzo e Decreto Legge 13 marzo 2021

Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo e Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30

 

Il Ministro della Salute ha firmato una nuova Ordinanza che entra in vigore lunedì 15 marzo 2021 e che vede anche la Regione del Veneto passare in zona rossa.

È stato inoltre approvato un Decreto-legge che introduce altre misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e che, in vista delle festività pasquali, limita ulteriormente le possibili occasioni di contagio stabilendo restrizioni di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile.

 

In sintesi le principali misure:

DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30

Il testo prevede per tutto il periodo indicato:

·      l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione.

·      l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona.

 

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 05:00 e le 22:00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 05:00 e le 22:00, restando all’interno della stessa Regione.

 

DPCM 2 MARZO - ZONA ROSSA

Sono vietati gli spostamenti dalla propria abitazione salvo quelli consentiti:

-        per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);

-        il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Eccezione è fatta, solo per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 quando saranno comunque consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate, solo una volta al giorno, tra le ore 05:00 e le 22:00, restando all’interno della stessa Regione.

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi.

Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

 

Obbligo nei locali aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

È confermato il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le sagre, le fiere ed analoghi eventi.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali.

Sono sospesi i convegni, congressi e gli altri eventi, nonché le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere. Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 23 (trasmesso insieme alla presente), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 (nel quale non sono stati ricompresi i barbieri e parrucchieri, che dovranno quindi sospendere l’attività).

 

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Per le attività e i servizi di ristorazione è consentito il servizio mensa su base contrattuale. Si ricorda, a tale proposito, che il Ministero dell'Interno, prima con propria nota del 22.01.2021 e recentemente con Circolare del 06.03.2021 (diramata a tutti i Prefetti d’Italia) ha chiarito, senza ombra di dubbi, quelle che sono le regole per il “servizio mensa” che riassumiamo di seguito:

 

·      i pubblici esercizi devono instaurare un rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell'erogazione del servizio in favore dei relativi dipendenti;

·      al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di mensa o di catering continuativo, l'esercente deve rendere disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio;

·      non è consentita, in quanto non riconducibile alle succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande.

 

Onde evitare possibili contestazioni da parte delle Forze dell’Ordine, si invitano le aziende ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra richiamate. Si ricorda, da ultimo, che il servizio in questione dovrà essere svolto nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio (ad esempio, il numero di massimo 4 persone per tavolo, l'utilizzo obbligatorio della mascherina, il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, disponibilità di soluzioni igienizzanti ecc.).

 

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Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo e Decreto Legge 13 marzo2021, n. 30

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