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DECRETO LEGGE NATALE - 18 DICEMBRE 2020

Pubblicato il: 21 Dicembre 2020

DECRETO LEGGE NATALE - 18 DICEMBRE 2020

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 18 dicembre, ha approvato un Decreto Legge recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19, che introduce (a modifica del Decreto del 2 dicembre scorso) specifiche disposizioni per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021. Il provvedimento entra in vigore il 19 dicembre 2020.

 

MISURE URGENTI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI INIZIO ANNO NUOVO

Dal 21 dicembre è vietato lo spostamento verso altre Regioni.

Fino al 23 dicembre sono applicabili (oltre alle restrizioni comunque previste per la “zona gialla”) le misure dell’Ordinanza regionale n. 169 del vale a dire, in sintesi:

Dopo le ore 14:00 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per:

         comprovate esigenze lavorative;

         studio;

         motivi di salute;

         situazioni di necessità;

         per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

 

Dopo le ore 14:00 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione.

 

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1.       I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14:00; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.

2.       Dalle ore 11:00 alle 15:00, nei pubblici esercizi (bar/ristoranti) devono essere prioritariamente occupati i posti a sedere.

3.       Dalle ore 15:00 alla chiusura l’attività dei pubblici esercizi si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti.

4.       Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

1.       L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare.

2.       Limiti di compresenza di persone in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio:

         per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri: un solo cliente per volta;

         per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri: un cliente ogni venti metri quadri.

Obbligo per tutti di esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

 

Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, saranno in vigore le regole relative alla “zona rossa”.

Vietato ogni spostamento in entrata ed uscita dalla Regione ed ogni spostamento all’interno dei territori, anche comunali, salvo che per:

         esigenze lavorative;

         necessità;

         salute.

 

È consentito il rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle individuate nell'Allegato 23 e, relativamente ai servizi alla persona, quelle individuate nell’Allegato 24 al DPCM del 3 dicembre, sia per quanto riguarda gli esercizi di vicinato che le medie e grandi strutture di vendita. Rimangono chiusi in tali giornate i centri commerciali, parchi commerciali (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita generi alimentari, prodotti agricoli, tabacchi ed edicole ivi presenti).

Permane l’obbligo, per le attività aperte, di esporre il cartello che abbiano richiamato sopra. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Permane l’obbligo, per le attività aperte, di esporre il cartello che abbiano richiamato sopra.

 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (quali bar, pasticcerie, ristoranti) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la vendita per asporto fino alle 22:00 e la consegna a domicilio.

Va detto che in relazione alla cosiddetta fascia rossa, le FAQ pubblicate dal Governo contemplano una deroga per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

Si ricorda che dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 07:00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

Per le attività commerciali al dettaglio (aperte senza limitazioni), si applicano le disposizioni dell’Ordinanza regionale sopra richiamata.

Relativamente agli spostamenti in questi giorni, si ricorda che per la “zona arancione” vige il divieto di entrata/uscita dalla Regione (salvo che per esigenze lavorative/necessità/salute) e lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo che per esigenze lavorative, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune.

 

L'Ordinanza regionale n. 169 rimarrà in vigore fino alle ore 24:00 del 23 dicembre: successivamente si applicherà la deroga introdotta dal Decreto Legge del 18 dicembre che consente di uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni previste dal nuovo decreto, salvo che il fatto costituisca reato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, nonché - per gli esercizi - la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)

·       561011 - Ristorazione con somministrazione;

·       561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;

·       561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;

·       561030 - Gelaterie e pasticcerie;

·       561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti;

·       561042 - Ristorazione ambulante;

·       561050 - Ristorazione su treni e navi;

·       562100 - Catering per eventi, banqueting;

·       562910 - Mense;

·       562920 - Catering continuativo su base contrattuale;

·       563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

 

Il contributo a fondo perduto, di ammontare pari al contributo già erogato dal Decreto “rilancio”, spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo ai sensi del predetto decreto, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00 euro.

Per informazioni e chiarimenti, potete rivolgervi alla vostra Ascom di riferimento:

  • Castelfranco Veneto: 0423 4235
  • Oderzo: 0422 712882
  • Treviso: 0422 5706
  • Conegliano: 0438 22221
  • Mogliano Veneto: 041 5905272
  • Montebelluna: 0423 300201
  • Vittorio Veneto: 0438 555146

 

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