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Ordinanza Regione Veneto - 12 NOVEMBRE 2020

Pubblicato il: 13 Novembre 2020

Ordinanza Regione Veneto - 12 NOVEMBRE 2020

Il Presidente della Regione del Veneto ha firmato l’Ordinanza n.151 del 12 novembre 2020 con la quale sono adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.

 

MISURE DI CARATTERE GENERALE

Relativamente all’uso obbligatorio della mascherina, nel caso di momentaneo abbassamento per la consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro.

L’uso della mascherina è obbligatorio in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi.

 

L’attività sportiva, motoria e le passeggiate all’aperto sono consentite al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, quindi vanno svolte presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, sempre nel rispetto della distanza di scurezza interpersonale (due metri per attività sportiva, un metro per ogni altra attività).

 

 

MERCATI

È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

 

·         nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

·         presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

·         sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

·         applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 03.11.2020.

 

ESERCIZI COMMERCIALI

Solo per gli esercizi di vendita di generi alimentari, l’accesso agli esercizi di vendita è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni alle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.

 

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Si ricorda che sono medie strutture di vendita gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in area privata con superficie di vendita da mq. 251 fino a mq 2.500.

Sono grandi strutture di vendita gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in area privata con superficie di vendita superiore a mq 2.500.

 

PUBBLICI ESERCIZI

Salvo quanto già disposto dall’ultimo DPCM del 3 novembre u.sc., l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15:00 fino alla chiusura dell’esercizio, esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.

 

In allegato l'Ordinanza firmata e gli altri documenti.

 

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