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Lotteria degli scontrini – Guida per gli esercenti

Pubblicato il: 17 Dicembre 2020

Lotteria degli scontrini – Guida per gli esercenti

AGGIORNAMENTO [28.12.2020]

Il consiglio dei Ministri ha prorogato di un mese l'avvio della Lotteria degli scontrini. L'iniziativa partirà pertanto il 1° febbraio 2021.

La richiesta, fatta da Confcommercio, è stata motivata con l'impossibilità per circa la metà dei Registratori Telematici di essere aggiornati in tempo.

Maggiori informazioni nel documento in allegato.

Per tutte le altre informazioni in materia, fa fede a quanto scritto in precedenza nell'articolo.

 

 

In vista dell’avvio della “Lotteria degli scontrini” dal prossimo 1° gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative per gli operatori commerciali.

 

1. COS’È LA LOTTERIA E I PREMI PER GLI ESERCENTI

La Lotteria degli scontrini è il nuovo concorso a premi collegato agli acquisti “cashless”.

Possono partecipare alla lotteria tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici,per i quali è rilasciato un documento commerciale mediante un Registratore Telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla Lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro.

Alle estrazioni della lotteria partecipano, oltre che i consumatori, anche gli esercenti, per i quali sono previsti i seguenti premi:

 

• per le estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro ciascuno;

• per le estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro ciascuno;

• per l’estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro.

 

 2. COSA DEVE FARE L’ESERCENTE

Per permettere la partecipazione alla Lotteria, l’esercente deve avere un Registratore Telematico con il software aggiornato e accettare i pagamenti elettronici (carte di credito, bancomat, Satispay ecc.).

Al momento della registrazione dell’operazione sul Registratore Telematico e prima di emettere lo scontrino, l’esercente deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1,00euro.

Si tratta, in sostanza, di scansionare il “codice lotteria” con un lettore ottico collegato al Registratore Telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale.

Su quest’ultimo documento, pertanto, dovrà essere riportato sia il “codice lotteria” del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico. Sarà poi il Registratore Telematico, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria.

Gli operatori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano, invece che il Registratore Telematico, la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti di partecipare alla Lotteria degli scontrini devono inserire, manualmente, il “codice lotteria” mostrato dal cliente, nel momento in cui predispongono il documento commerciale.

L’esercente può verificare gli scontrini trasmessi e le vincite: i primi in un’apposita area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, le seconde nell’area riservata del portale “Lotteria degli Scontrini”.

 

3. INFORMAZIONI

Tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. È importante sottolineare che, ad oggi, il mancato rispetto di tale obbligo non comporta alcuna sanzione.

Nell’ottobre del 2019 era stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30,00euro, aumentata del 4% del valore della transazione. Tale disposizione, anche grazie all’intervento di Confcommercio –che ne ha espressamente richiesto la cancellazione, è stata abrogata.

Ciò premesso, si consiglia di non rifiutare pagamenti in modalità elettronica per importi inferiori a una certa soglia, essendo questo un comportamento illecito che sarebbe bene, quindi, non pubblicizzare (ad esempio tramite cartello).

È stato chiarito che non è possibile applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito.

 

Si segnala che proprio su questo tema, a seguito di interlocuzioni con alcune forze parlamentari, sono stati presentati degli emendamenti al disegno di Legge di bilancio con i quali si chiede di azzerare le commissioni e i costi aggiuntivi per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici fino a 15,00euro e 25,00euro.

 

Trattandosi di adempimenti di tipo “fiscale”, gli interessati potranno chiedere informazioni o approfondimenti alla propria Ascom di riferimento – Settore Fiscale o al proprio consulente fiscale.

 

Ascom Treviso 0422 5706

 

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