L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per l’invio delle istanze per il Contributo a Fondo Perduto, previsto dai recenti Decreti Ristori (n.137) e Ristori-bis (n.149).
Le richieste potranno essere inviate dal 20 novembre al 15 gennaio, seguendo le istruzioni qui.
CHI PUÒ CHIEDERE IL CONTRIBUTO
Il contributo spetta:
· a tutte le aziende con codice attività prevalente contenuto nell’Allegato A ai decreti citati, operanti su tutto il territorio nazionale;
· a quelle con codice attività prevalente contenuto nell’Allegato AB esercitanti in zona rossa.
N.B. La partita Iva deve essere stata aperta prima del 25 ottobre 2020 e non deve risultare cessata alla data di presentazione dell’istanza.
A differenza del decreto Rilancio, non è previsto il tetto massimo di ricavi di € 5 milioni.
Le condizioni per il diritto al contributo sono le stesse del precedente Contributo a Fondo Perduto, previsto dal decreto Rilancio, ovvero deve sussistere uno dei seguenti requisiti:
Il nuovo contributo è calcolato con le modalità del precedente Contributo a Fondo Perduto, riparametrato in base alla percentuale prevista negli allegati A e B, con un minimo di € 1.000 per persone fisiche e di € 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per i soggetti che avevano presentato istanza per il Contributo a Fondo Perduto del decreto Rilancio, e che avevano la sede in un “Comune calamitoso”, il nuovo contributo viene erogato solo se, in base agli importi indicati, si è verificato il calo del fatturato 2020/2019.
I soggetti che hanno presentato istanza Contributo a Fondo Perduto con il decreto Rilancio riceveranno il nuovo contributo con accreditamento diretto sullo stesso conto il cui IBAN è stato indicato nella prima istanza.
ALCUNI DETTAGLI
IBAN: deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo. Se dai controlli dell’Agenzia emerge la mancanza di questa corrispondenza, l’istanza viene scartata.
Restituzione del contributo: in caso di indebita percezione del contributo, la restituzione avviene mediante versamento, da effettuare esclusivamente mediante modello F24.
Per altri dettagli, vi invitiamo a consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate disponibile qui sotto, tra i documenti scaricabili.
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