È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre e pertanto è in vigore dal 25 dicembre, il Decreto Legge n. 221, cd. “Decreto Festività”, che conferma le indicazioni già fornite, e che si riportano di seguito.
Ristoranti e locali al chiuso (compresi bar e assimilati) :
Fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 marzo 2022), si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco. Quindi, anche per il caffè al bancone sarà necessario verificare che il cliente abbia il Super Green Pass. Si ricorda che sono esentati dal possesso del “Super Green Pass” i bambini di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Restano escluse dall’obbligo del green pass (sia “base” che “rafforzato”) solo le attività di somministrazione in area esterna (anche da seduti) e di vendita per asporto.
Green Pass :
Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:
· per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita da nove a sei mesi, a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario;
· per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), la durata è ridotta da nove a sei mesi, decorrenti dalla predetta data di somministrazione;
· per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), la validità è ridotta da nove a sei mesi dall’avvenuta guarigione.
Mascherine :
· obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
· obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
· obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto.
Eventi, feste, discoteche :
Si stabilisce che fino al 31 gennaio 2022:
· sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
· saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Attenzione: per “locali assimilati” devono intendersi anche i pubblici esercizi che, in forza della licenza di agibilità, organizzano le cosiddette “serate danzanti”, come ad esempio in occasione del veglione di Capodanno.
Dovrebbe invece restare esclusa dal divieto la semplice organizzazione di musica di sottofondo, anche se suonata dal vivo, che non implichi il ballo.
Estensione del Green Pass rafforzato :
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a
· al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
· musei e mostre;
· al chiuso per i centri benessere;
· centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
· parchi tematici e di divertimento;
· al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
· sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Impiego del Green Pass in ambito lavorativo privato :
Vengono estese fino al 31 marzo 2022 le norme che impongono il possesso del green pass (base o rafforzato) per poter svolgere l’attività lavorativa. Di conseguenza, vengono confermate anche le regole relative all’eventuale sospensione del lavoratore privo di green pass.
Entrata in vigore :
Le norme sopra richiamate sono entrate in vigore a partire da sabato 25 dicembre 2021. Trattandosi di decreto legge, entro 60 giorni l’atto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, che potrà eventualmente apportare modifiche al testo.
Alcune specifiche riguardanti il “veglione” di Capodanno:
Il Decreto all’art. 6 stabilisce che fino al 31 gennaio 2022 «sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati».
Pertanto:
· è consentita la normale attività di ristorazione (senza limiti di commensali seduti allo stesso tavolo e senza obbligo di distanziamento nell’ambito dello stesso tavolo);
· è possibile proporre musica di sottofondo e di accompagnamento, anche eseguita dal vivo;
· non è possibile effettuare alcun tipo di intrattenimento o attività che faccia diventare il locale “assimilabile” a un locale di pubblico spettacolo (niente palchi, pedane, sedie messe “a platea”, allestimento spazi per il ballo, ecc.);
· è tassativamente vietato il ballo.
Quindi, qualora il locale non sia snaturato nella sua principale attività (somministrazione alimenti e bevande) per creare spazi di intrattenimento o di ballo (attività di pubblico spettacolo), dell’ambiente si potranno apprestare (utilizzando una piccola parte dello spazio) accompagnamenti di musica di atmosfera oppure di sottofondo (anche dal vivo) avendo cura che non avvenga assolutamente alcun tipo di ballo o di intrattenimento, che sono vietati.
Si ricorda che la responsabilità (anche penale) per le infrazioni è in capo al gestore del pubblico esercizio e che, molto probabilmente, proprio nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, saranno intensificate le attività di controllo.
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3yZjHOJ
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