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Ordinanza regionale 24 novembre 2020

Pubblicato il: 25 Novembre 2020

Ordinanza regionale 24 novembre 2020

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha disposto ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus, firmando l’Ordinanza n. 156 di martedì 24 novembre 2020, che ha effetto da giovedì 26 novembre a venerdì 4 dicembre 2020.

 

RISTORANTI, BAR, PUB, GELATERIE, PASTICCERIE

La mascherina deve sempre essere indossata e va mantenuta la distanza interpersonale minima di un metro. Può essere abbassata solo momentaneamente per la consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi.

Anche il gestore risponde in caso di violazione di quanto sopra scritto, con sanzioni che possono arrivare eventualmente alla chiusura del locale.

Dalle ore 15:00 fino alla chiusura dell’esercizio (ore 18:00), l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti, sia all’interno che all’esterno dei locali.

È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico tranne che:

·       nei tavolini esterni del locale;

·       per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc. da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti.

I menù devono essere digitali o cartacei usa e getta (monouso).

I buffet sono vietati in ogni forma.

I tavoli non possono essere occupati da più di quattro persone (ad eccezione dei conviventi).

Deve essere presente liquido igienizzante per le mani:

·       all’ingresso;

·       nei bagni;

·       sui tavoli.

Nelle eventuali code di attesa fuori dall’esercizio va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

 

COMMERCIO

L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, tranne che per accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

Il numero di persone massimo presente per tutti i negozi deve essere calcolato come segue:

·       fino a 40mq di superficie di vendita: 1 cliente, due operatori;

·       fino a 250mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;

·       sopra i 250mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30mq.

Relativamente al calcolo della superficie di vendita, va controllata la dicitura contenuta nella SCIA o autorizzazione in base alle quali l’esercizio commerciale è stato aperto.

Nelle eventuali code di attesa fuori dall’esercizio va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della regola.

È obbligatorio esporre all’ingresso un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse (vedere modello in allegato).

È obbligatorio garantire costantemente, tramite strumento elettronico “conta-persone” o personale di vigilanza, il rispetto del numero massimo di persone ammesse.

Si ritiene plausibile che, in esercizi di dimensioni contenute, il controllo del numero di persone presenti simultaneamente all’interno possa essere a carico del titolare o di un collaboratore dipendente (invece che di “personale di vigilanza”).

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di presenze e/o presenza in negozio di più persone del numero massimo consentito, è prevista l’immediata chiusura dell’esercizio.

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, tranne farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e la vendita di generi alimentari.

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

COMMERCIO AMBULANTE

 

È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti che, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;

b. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

c. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

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