Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto e per la restituzione spontanea del contributo non spettante – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021
Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il seguente codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto spettante ai contribuenti che hanno scelto tale modalità di fruizione in luogo dell’accredito diretto sul conto corrente:
Il credito deve essere indicato nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Contestualmente, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), la risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo:
Ai fini della compilazione del modello F24 ELIDE, i suddetti codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
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