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Veneto in zona bianca

Pubblicato il: 07 Giugno 2021

Veneto in zona bianca

Il Ministro della Salute ha firmato una nuova Ordinanza che entra in vigore lunedì 7 giugno 2021 e che dispone il passaggio anche della Regione Veneto in zona bianca.

 

Le principali disposizioni previste:

  • vengono meno i limiti orari per gli spostamenti e conseguentemente anche i limiti orari per l'apertura delle attività;
  • all’interno dei locali degli esercizi di ristorazione, fino al 21 giugno 2021, il numero massimo di commensali che potranno sedere contemporaneamente allo stesso tavolo è pari a 6. Laddove le persone siano tutte conviventi, il numero potrà essere più ampio;
  • a partire dal 22 giugno, tale limite non troverà più applicazione;
  • negli spazi all’aperto, già da ora, non è applicabile alcun limite massimo di capienza dei tavoli;
  • negli spazi al chiuso rimane consentito il consumo al banco mentre per i clienti all’esterno è possibile effettuare il servizio soltanto ai clienti seduti;
  • continuano ad essere applicate le indicazioni/limitazioni previste dalle Linee Guida predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, trasmesse nei giorni scorsi, tra le quali ricordiamo: l’obbligo di mantenere l’apertura di porte, finestre e vetrate; la necessità di assicurare la separazione di 1 metro tra tavoli e tra persone che non possano godere di deroghe al distanziamento; l’obbligo di definizione di un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dell’esercizio, privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per 14 giorni;
  • sono consentite anche le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, ma con la prescrizione che i partecipanti siano muniti della “certificazione verde” COVID-19;
  • possono altresì tornare a svolgersi le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti (es. le newslot nei pubblici esercizi).
  • restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso (parimenti deve ritenersi ancora sospeso il ballo all’interno di qualsivoglia esercizio).

 

Inoltre avrà luogo la riapertura delle seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • centri benessere e termali;
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  • fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  • eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione.

 

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