Lunedì 15 marzo 2021, la Regione Veneto diventa Zona ROSSA.
- Fino al 27 marzo divieto di spostamento tra regioni o province autonome, salvo motivi di lavoro, salute o necessità.
- E' sempre consentito il rientro presso il domicilio o abitazione.
- Trasporti pubblici possono essere riempiti fino ad un massimo del 50%.
- Vietati tutti gli spostamenti, sempre con l’eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.
- Consentito se si trovano in zona gialla o arancione ma senza uscire da zona rossa o arancione scuro;
- Vietato invitare amici o parenti;
- Ristorazione per asporto dalle ore 5.00 alle 22.00 (art.46, comma 2)
- Bar senza cucina (ateco 56.3) asporto solo fino alle 18.00 (art.46, comma 2)
- Ristorazione con consegna a domicilio sempre consentita h24 (art.46, comma 2)
- Ristorazione con servizio mensa per lavoratori dipendenti (no Partite Iva) su base contrattuale (art.46, comma 1): non serve inviare Pec al proprio comune, è sufficiente tenere copia del contratto sottoscritto con le aziende clienti;
- Somministrazione alimenti e bevande nelle aree di rifornimento carburanti in autostrada, E45 e E55, ospedali, porti e aeroporti (art.46, comma 3)
- Ristorazione nelle strutture ricettive con cucina per i soli clienti della struttura (art.46, comma 1)
- Nelle giornate festive e prefestive in tutta Italia sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati al coperto e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione dei generi alimentari e di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole e di quanto previsto dall’art.45 comma 1 allegato 23
- Sono chiusi i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- Sono chiusi parrucchieri, barbieri e centri estetici.
- Restano sempre chiusi i musei in zona e rossa
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
- Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.
ELENCO ATTIVITA’ NON SOSPESE IN ZONA ROSSA (ai sensi del DPCM 2.3.2021)
Commercio al dettaglio (art. 45, comma 1 e allegato 23)
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante ITINERANTE di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio al dettaglio ambulante NEI MERCATI di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici (art.45, comma 2)
- Edicole, tabaccai, farmacia e parafarmacie (art.45, comma 3)
- Nei giorni festivi e prefestivi - all’interno dei mercati al coperto e nei Centri/Parchi/Gallerie Commerciali – farmacie, parafarmacie, sanitarie, lavanderie, tintorie, alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie (combinato disposto art. 45, comma 1 e art.26, comma 2)
ELENCO ATTIVITA’ NON SOSPESE IN ZONA ROSSA (ai sensi del DPCM 2.3.2021)
Servizi alla persona (art. 45, comma 1 e allegato 24)
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Altre attività/servizi non sospese/i
- Uffici e studi professionali (art.30)
- Banche, assicurazioni, settore agricolo, zootecnico e la relativa filiera di beni e servizi (art.29, comma 2)
- Piscine, palestre, centri benessere e centri termali solo per servizi essenziali di riabilitazione e terapia medica (art.17, comma 2)
- Noleggio veicoli e altri mezzi di trasporto
- Grossisti e Agenti di commercio
Per tutte le informazioni in merito, si rimanda al sito del Governo e della Regione Veneto:
In allegato le regole principali per la Zona Rossa.
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